IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita' di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle universita', di finanziamento della ricerca sanitaria, nonche' ad attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche' le modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti; Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it). 2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al presente decreto. 3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006. 4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1. 5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.