IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  1,  comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevede  per  l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione  in  base alla scelta del contribuente di una quota pari
al  5  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche a
finalita'  di  sostegno  del  volontariato,  delle organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  e  delle associazioni di promozione
sociale,   di   finanziamento   della  ricerca  scientifica  e  delle
universita',  di  finanziamento  della  ricerca sanitaria, nonche' ad
attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  Visto  l'art.  1,  comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le
modalita'  di  richiesta,  le  liste dei soggetti ammessi al riparto,
nonche'   le   modalita'   di   riparto  delle  somme  destinate  dai
contribuenti;
  Visto  l'art.  31,  comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1
della  legge  n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, e'
specificata  nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005  e  che,  di  conseguenza,  il  decreto  di cui al comma 340 del
medesimo  art.  1 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui
al primo periodo dello stesso comma;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Individuazione  dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a),
                     della legge n. 266 del 2005

  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge
23 dicembre  2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della
quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si
iscrivono  in  un  apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate.
L'iscrizione   si   effettua   esclusivamente   in   via  telematica,
utilizzando  il  prodotto  informatico  reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
  2.  Per  l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo
le  domande  pervenute  alla  Agenzia  delle  entrate  non  oltre  il
10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari
abilitati   alla   trasmissione   telematica   secondo   le   vigenti
disposizioni  di  legge.  Le  domande  recano,  in  particolare,  una
autodichiarazione  relativa al possesso dei requisiti che qualificano
il  soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di
legge  di  cui  al  comma  1.  Il modulo della domanda e' conforme al
facsimile allegato 1 al presente decreto.
  3.  L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato dall'Agenzia delle
entrate  entro  il  20 febbraio  2006 sul sito di cui al comma 1, con
indicazione  della  denominazione, della sede e del codice fiscale di
ciascun  iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono
essere   fatti  valere,  non  oltre  il  1° marzo  2006,  dal  legale
rappresentante  del  soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato,
presso  la  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate nel cui
ambito  territoriale  si  trova  il  domicilio  fiscale  del medesimo
soggetto.  L'elenco  dei  soggetti  iscritti  e'  ripubblicato  dalla
Agenzia  delle  entrate  sul  sito  di  cui  al  comma  1,  in  forma
definitiva, entro il 10 marzo 2006.
  4.  Entro  il  30 giugno  2006 i legali rappresentanti dei soggetti
iscritti  nell'elenco  definitivo  di  cui al comma 3 spediscono, con
raccomandata   a.r.,  alla  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei
medesimi   soggetti   una   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, relativa alla persistenza dei
requisiti  di  cui  al  comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e' in
ogni  caso  allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta
trasmissione,  nei  termini, della domanda di iscrizione nell'elenco.
Il  modulo  della  dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile
allegato  2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione
sostitutiva  e'  condizione  necessaria  per  l'ammissione al riparto
della quota di cui al comma 1.
  5.  Agli  intermediari  abilitati di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  solo  per quanto concerne gli obblighi di
conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.